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In linea generale, la procedura di saldo e stralcio dovrebbe sempre essere considerata come prima ipotesi nei casi legati all’impossibilità di saldare un debito specifico. Parliamo infatti di un procedimento per mezzo del quale è possibile pagare una cifra inferiore rispetto al debito originario

Il pagamento legato alla cifra da versare a saldo del debito avviene di solito in un’unica soluzione. Grazie a ciò, sarà quindi possibile stralciare la parte residua in seno al debito. Tale procedura permette così – in ultima analisi – il saldo definitivo del debito, con un conseguenziale ripristino e azzeramento del quadro debitorio del soggetto X.

Come fare però nell’eventualità in cui non risulti possibile attivare fin da subito una procedura di saldo e stralcio? Lo stralcio potrebbe essere ancora praticabile dopo un decreto ingiuntivo?

È opportuno chiedersi, inoltre, se in questi casi peculiari la procedura di saldo e stralcio attivabile risulti uguale a quella di un saldo e stralcio classico, oppure se bisognerà seguire un excursus legale e burocratico diverso.

Usufruendo dell’assistenza di una realtà legale seria e competente, sarà possibile godere di tutto il sostegno necessario per comprendere appieno come divincolarsi da una situazione finanziaria critica, e se l’ipotesi di un saldo e stralcio dopo decreto ingiuntivo può configurarsi come un’alternativa concreta, a supporto degli scenari economici più problematici, ossia nei casi di pignoramento dei beni di proprietà del debitore.

Pagare un decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo corrisponde all’ultima possibilità concessa al debitore di saldare il proprio debito, prima che venga attivato il precetto esecutivo. Quest’ultimo si riferisce al pignoramento vero e proprio dei beni.

Tramite l’ingiunzione di pagamento, sarà il giudice ad imporre al debitore il rimborso delle somme oggetto di debito. Qualora il debitore si manifesti ancora inadeguato a prestare fede ai propri oneri finanziari, si procederà direttamente al pignoramento del bene di riferimento, o comunque di altre proprietà e/o immobili, detenenti un valore atto e congruente a saldare il debito.

A partire dal momento della ricezione del decreto ingiuntivo, il debitore avrà una tempistica massima di 40 giorni per espletare il pagamento. In caso contrario, il tribunale sarà abilitato ad autorizzare l’esecuzione forzata, espropriando di fatto il debitore dei suoi beni o dei suoi capitali.

Premesso ciò, bisogna chiedersi come occorre pagare un decreto ingiuntivo. Risulta plausibile richiedere una rateizzazione della cifra dovuta, oppure sarà necessario saldare tutto subito in un’unica soluzione?

Di solito, la maggioranza dei creditori propende per il saldo del debito in un’unica soluzione.

Non a caso, spesso si ricorre al decreto ingiuntivo per avvalersi dell’opportunità di ottenere la somma dovuta in tempi celeri.

Esiste comunque la possibilità di rateizzare il decreto ingiuntivo, in riferimento appunto alla pratica di transazione. In tal modo, il debitore potrà firmare un accordo contrattuale mediante cui si fa carico della responsabilità di versare una parte della somma dovuta entro e non oltre i termini di scadenza stabiliti dal tribunale.

Saldo e stralcio post decreto

Alternativamente, è possibile anche proporre un saldo e stralcio dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo, pur nella piena consapevolezza che il creditore non è tenuto ad accogliere per forza la proposta.

In generale, nei casi in cui il decreto ingiuntivo sia stato promulgato, è possibile aggirare il rischio di pignoramento pagando a rate (conversione del pignoramento).

Rateizzare un decreto ingiuntivo


La conversione del decreto ingiuntivo – come già accennato – potrà avvenire in due modalità, in dipendenza della criticità del quadro debitorio oggetto d’esame.

Bisogna premettere però che la legge non contempla in automatico un pagamento del debito procedendo a scaglioni.

La legislazione italiana insiste infatti sempre – e nello specifico – rispetto al saldo del debito in un’unica soluzione. Nonostante ciò, comunque, è ancora possibile agire con meno rigidità in relazione a questo punto. Qualora infatti debitore e creditore riescano ad accordarsi su un compromesso soddisfacente per entrambe le parti, la strada di una rateizzazione opzionale è ancora possibile.

Nei casi in cui venga accettata una richiesta di rateizzazione, sarà essenziale stipulare un atto di transazione tramite l’assistenza di un legale esperto in materia.

Tramite l’atto di transazione, il debitore si fa carico di estinguere (entro le scadenze) una parte della cifra debitoria totale, fino all’estinzione completa del debito. Così facendo, il decreto ingiuntivo verrà bloccato.

Chiaramente, è possibile che il creditore decida di stabilire delle clausole specifiche, con l’obiettivo di tutelare la propria posizione. Nel dettaglio, la clausola più frequente è quella che contempla l’immediata decadenza della transazione nell’eventualità di assenza del pagamento anche solo di una rata.

Debitore moroso e rateizzazione

Negli scenari in cui si palesi questa ipotesi, il creditore godrà del diritto di pretendere dal debitore moroso il saldo immediato di rimanenze eventuali in un’unica soluzione, pena il pignoramento dei beni di interesse.

Il processo di rateizzazione sarà molto più complesso nei casi in cui si è fatto ricorso ad una procedura di saldo e stralcio dopo decreto ingiuntivo; si tratta di uno scenario peculiare che esamineremo più avanti. L’alternativa comunque in questo contesto potrebbe configurarsi soltanto con la conversione del pignoramento, la quale implica il pagamento della cifra dovuta in modalità rateizzata, ma con l’integrazione di una cauzione iniziale, in assenza della quale non sarà possibile procedere con la richiesta in esame.

La conversione del pignoramento

La conversione del pignoramento avviene quando il decreto ingiuntivo è già stato promulgato, ma il debitore non ha proceduto a saldare il proprio debito. Alla luce di ciò, il tribunale è abilitato ad autorizzare l’esecuzione forzata.
Il debitore però ha ancora la possibilità di sostituire i beni pignorati – o in fase di pignoramento – con la somma in denaro dovuta. Quest’ultima dovrà integrare anche eventuali spese legali e di esecuzione.

La conversione del pignoramento implica:

La liquidazione immediata di 1/6 della somma complessiva, a titolo cauzionale ;
Il pagamento della somma restante in rate, fino ad un massimo di 48 mesi.


Fino all’anno 2018, la soglia relativa al deposito cauzionale era fissata ad un quinto rispetto alla somma totale dovuta (comprensiva anche di spese legali), ma in coda a riforma, questa è stata sostituita con il valore attuale, corrispondente appunto ad un sesto.

Anche la rateizzazione è stata sollecitata da cambiamenti importanti: le rate, ad esempio, non potevano superare un massimo di 36 fino alla riforma del 2018.

Prima di optare per la conversione di pignoramento, sarebbe plausibile valutare strade alternative, come ad esempio il saldo e stralcio dopo decreto ingiuntivo. Generalmente, il creditore risulterà maggiormente favorevole ad accettare una proposta di saldo e stralcio post decreto ingiuntivo, in quanto questa andrà a presupporre il versamento di una cifra sì inferiore rispetto all’importo complessivo d’origine, ma ottenibile in tempi brevi e in un’unica soluzione.

Bloccare un decreto ingiuntivo


Nell’eventualità in cui si è deciso di ricorrere al saldo e stralcio dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo, occorrerà opporsi al fine di bloccare la procedura esecutiva prima che il tribunale autorizzi il pignoramento. Sì, ma come opporsi nello specifico? Come già accennato, l’unica possibilità per il debitore sembrerebbe quella di far ricorso ad un’istanza di conversione.

In realtà però esistono molte modalità e soluzioni per bloccare subito un decreto ingiuntivo nel momento stesso in cui questo viene emesso. Oltre al saldo e stralcio, un’altra strategia per bloccare il decreto in oggetto e azzerare quindi la scadenza di 40 giorni dalla notifica del decreto stesso (si ricorda che al termine dei 40 giorni la legge contempla il pignoramento), è quella di opporsi al decreto.

In questo caso peculiare, l’avvocato competente procederà a notificare al creditore l’istanza di opposizione, e di conseguenza a partire da quel momento il decreto non potrà tramutarsi in esecutivo, almeno fino alla data dell’udienza stabilita per discutere la richiesta.

In fase di udienza naturalmente il rischio per il debitore è che il giudice faccia appello alla provvisoria esecuzione, prevedendo cioè il pagamento immediato della somma debitoria, la quale verrà posta in deposito fino alla fine dell’istanza di opposizione tra debitore e creditore.

Concluso il processo, nell’eventualità in cui questo venga vinto dal debitore, la somma verrà rimborsata a quest’ultimo nella sua interezza. Se, al contrario, vincerà il creditore e il debitore si rifiuta di pagare, il creditore sarà autorizzato a procedere in forma immediata con esecuzione forzata.

Decreto ingiuntivo e saldo e stralcio


Nello scenario specifico in seno all’attivazione di una proposta di saldo e stralcio dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo, il legale competente coopera con il debitore alla tessitura di una richiesta di stralcio valutando la cifra esatta da offrire al creditore, in sostituzione della somma originaria del debito.

La richiesta dovrà essere espletata in forma scritta e sarà competenza dell’avvocato occuparsi della trasmissione della stessa tramite PEC certificata.

Fatto ciò, si attenderà la risposta del creditore.

In caso di risposta negativa da parte del creditore, l’avvocato e il suo assistito potranno provare ad avanzare un nuovo tentativo di patteggiamento, anche se di solito è piuttosto improbabile che il creditore cambi idea e ritorni sui propri passi.

Se invece il creditore dovesse rispondere positivamente – accettando il primo tentativo di proposta di stralcio – il debitore sarà tenuto a versare subito la somma concordata, secondo le modalità dettagliate all’interno della richiesta.

Come già specificato sopra, in genere i saldi e stralci in forma rateizzata non incontrano il beneplacito dei creditori, e di conseguenza una rateizzazione di questo tipo sarà più soggetta a ricevere un rifiuto.

Accettata la proposta di stralcio del debito, risulta fondamentale per il creditore rilasciare una lettera di quietanza.

La quietanza riflette una presa visione del pagamento pattuito lato debitore, inglobando la soluzione di saldo e stralcio in coda al decreto ingiuntivo. Il documento di quietanza, inoltre, dovrà dichiarare l’estinzione del debito, riportando l’espressa rinuncia – in forma scritta – di qualsiasi diritto futuro da parte del creditore, circa la rimanenza del debito stralciato.

Quest’ultima postilla della lettera risulta fondamentale, soprattutto nell’eventualità in cui il decreto ingiuntivo sia stato comunicato anche ad archivi creditizi (CRIF, ect.), i quali in caso di mancata comunicazione riterrebbero comunque il debitore “moroso” rispetto alla parte scoperta del debito non versata nel saldo e stralcio.

Saldo e stralcio su decreto ingiuntivo: quanto proporre?


Partiamo dalla premessa che la legge implica uno scarto che può andare da un minimo del 30% ad un massimo dell’80% rispetto alla cifra del debito originario.

Ma come si fa a stabilire quando è opportuno proporre una somma maggiore o inferiore? Ovviamente il debitore ha le sue buone ragioni nel cercare di pagare il meno possibile, ma il creditore potrebbe facilmente rifiutare la proposta nel momento in cui realizza che lo scarto fra i due importi è troppo grande.

Al fine di calcolare in modo efficiente quanto proporre nel dettaglio, bisogna valutare – con l’aiuto di un legale professionista – la natura e le caratteristiche del debito d’origine, ovvero della cifra oggetto di contestazione.

Nell’ottica di un quadro generale, possiamo distinguere tra:

  1. 1. Cifre non considerevoli ;
    2. Cifre considerevoli con situazione di sovra indebitamento ;
    3. Cifre non comprensive di ipoteca ;
    4. Cifre comprensive di ipoteca


Nel primo caso di somme non enormi – e in un contesto opportuno e plausibile per il debitore – sarebbe meglio liquidare il più possibile in un’unica soluzione ; una cifra pari al 70% o all’80% del debito originario potrebbe rivelarsi mediamente gestibile da parte di quel soggetto in difficoltà finanziaria, risultando – nel contempo – parimenti conveniente per il creditore.

Vien da sè ovviamente che più alte saranno le cifre e più il debitore propenderà per una richiesta di saldo e stralcio rateizzato. Come abbiamo già detto però, quest’ultima soluzione non è vista di buon occhio da parte dei creditori.

Presentazione di istanza al giudice

Qualora si nutra il timore di un rigetto della domanda di saldo e stralcio, potrebbe rivelarsi più funzionale presentare istanza di conversione del pignoramento direttamente al giudice.

Le fonti di risparmio più consistenti si ottengono nei casi di quelle cifre non comprensive di ipoteca; rispetto a questo, si potrebbe raggiungere un accordo su cifre pari anche al 40% del debito originario, premesso chiaramente che il creditore accolga la proposta di saldo e stralcio dopo il decreto ingiuntivo.

Contesti ipotecari

Nell’eventualità in cui, al contrario, sia presente un’ipoteca (su immobili o in caso di mutui), è molto meglio non scendere sotto la soglia del 50% rispetto al debito originario; fra il 65% e il 70% si potranno ottenere maggiori probabilità di un riscontro positivo da parte del creditore, in un’ottica di saldo e stralcio.

Nota bene: non esiste una percentuale fissa e in questi contesti particolari sarà la competenza e l’estro del legale a fare davvero la differenza.

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