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Il pignoramento corrisponde all’atto vero e proprio che inaugura quel processo di espropriazione forzata

L’atto di pignoramento si configura infatti come il primo atto esecutivo, espletato allo scopo di vincolare specifici beni del debitore, con l’obiettivo di soddisfare il diritto di credito del creditore coinvolto, oltreché di tutti gli altri potenziali creditori che decideranno di intervenire nell’ambito del processo esecutivo.

Il pignoramento

Il pignoramento si riferisce quindi al vincolo giuridico subordinato al valore di scambio dei beni, ma non alla loro singola fruizione. Il debitore potrà infatti continuare a disporre dei beni oggetto di pignoramento, ad eccezione di tutti quei comportamenti che possano implicare la distruzione, la sottrazione o il deterioramento dei beni stessi.

In sintesi, il pignoramento può configurarsi:

1. Immobiliare: qualora abbia come oggetto beni immobili;

2. Mobiliare: se ha come oggetto beni mobili;
3. Presso terzi: qualora si abbiano come oggetto crediti o beni del debitore che risultino in disponibilità presso terzi soggetti.

La forma

Dal punto di vista formale l’atto di pignoramento contempla un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario nei confronti del debitore a non sottrarre i beni pignorati e gli elementi di garanzia del credito. L’art. 492 c.p.c. comma 1, specifica che:

Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi

Ne consegue che risulteranno del tutto inefficaci nei confronti del creditore principale, gli atti che avranno come oggetto la vendita o altre tipologie di disposizione giuridica in merito ai beni espropriati.

Pignoramento e precetto

Non bisogna assolutamente confondere il pignoramento con il precetto. Il precetto corrisponde infatti ad un atto del creditore, mentre il pignoramento si rifà ad un atto dell’ufficiale giudiziario. Si giunge al pignoramento dopo che il creditore abbia già notificato al debitore il titolo esecutivo e il precetto. Ne consegue che il pignoramento stia in coda al precetto e che la notifica del pignoramento debba essere espletata entro 90 giorni a partire da quella del precetto. L’art. 481 c.p.c. specifica che:

il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

Qualora si sia presentata opposizione contro il precetto, il termine resta sospeso e riprenderà a decorrere a norma dell’articolo 627.

Contenuti

L’atto di pignoramento dovrà indicare il credito per il quale l’ufficiale giudiziario procederà e i beni che si intende pignorare. L’atto dovrà inoltre contenere il sollecito per il debitore a dichiarare la propria residenza e il domicilio selezionato. Sarà inoltre fondamentale l’avvertimento in merito ad un’eventuale richiesta per il giudice dell’esecuzione competente a procedere con la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma economica equivalente a questi. In questo caso la somma dovrà essere uguale all’importo del credito dovuto al creditore, comprensivo di capitale, interessi, spese e costi di esecuzione.

L’apposita richiesta dovrà essere depositata in cancelleria prima che il giudice possa disporre la vendita o l’assegnazione dei beni e dovrà venire integrata con il versamento di almeno un sesto della cifra da estinguere.

Pignoramento insufficiente

Ma cosa accade nei casi in cui i beni pignorati non risultano comunque sufficienti ad estinguere il debito nei confronti del proprio creditore/i? O ancora, quando appare evidente che il processo di liquidazione risulterà senz’altro lungo e costoso e quindi poco conveniente? In tal caso, il debitore verrà sollecitato ad indicare altri beni afferenti al proprio patrimonio, che non siano stati aggrediti dal procedimento e che risultino perciò pignorabili, oltreché le località in cui questi beni si trovano con le generalità di eventuali debitori terzi. Appare opportuno inoltre ricordare che la dichiarazione ha effetti anche penali.

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