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Le fideiussioni omnibus e il loro principio di nullità sono stati protagonisti di sentenze recenti da parte della Cassazione. Ma quali sono le coordinate specifiche per capire come e quando si verifica l’illegittimità della fideiussione?

Si dichiara illegittima la fideiussione omnibus che risulta in linea con lo schema Abi, le cui clausole erano già state respinte da parte della Banca d’Italia in virtù di una violazione della corrispondenza.

Ti sei ritrovato a sottoscrivere negli anni passati una fideiussione e adesso l’istituto di credito pretende che tu adempia, in quanto il debito di origine non è ancora stato estinto? Non sai bene come poterti liberare da un tale vincolo e vuoi saperne di più per valutare se esiste effettivamente un meccanismo sistematico che conduca a dichiarare nulla la fideiussione? Una delle recenti sentenze della Cassazione in merito, pare abbia decretato che tutto ciò sia possibile. Ma di cosa si tratta esattamente? Per approcciarci ad una prima indagine analitica, occorre innanzitutto chiarire la natura specifica di una fideiussione.

La fideiussione

Con il termine fideiussione ci riferiamo ad una forma contrattuale per mezzo della quale un soggetto x si impegna a sottoscrivere una serie di garanzie in relazione ad un’obbligazione contratta da un soggetto altro (y). L’organismo fideiussore può corrispondere ad un istituto di credito, ad un’assicurazione o ancora ad un privato; l’unica necessità considerabile è che ognuno di questi soggetti sopra elencati risulti in grado di assolvere il pagamento del debito nell’eventualità in cui il diretto e primario debitore – ossia il contraente del debito originario – non potrà più soddisfare l’impegno economico stipulato in precedenza.


Spesso potrebbe accadere di trovarsi di fronte ad un impegno unilaterale, e in questo caso il debitore primario non sarà neppure a conoscenza della questione. Ciò significa che il fideiussore pagherà direttamente il credito debitorio attraverso la stipula di un contratto esclusivo e unico con lo stesso creditore.

In linea più generale comunque, si tratta sempre della presenza di tre soggetti essenziali:

  1. 1. fideiussore: colui che offre la garanzia
    2. debitore: chi ha contratto l’obbligazione iniziale
    3. creditore: chi pretende e richiede il recupero del credito

Il fideiussore


  1. Il fideiussore potrebbe anche essere un privato cittadino – una persona di fiducia che vuole magari tirare fuori dai debiti un proprio parente – un istituto di credito o ancora un’assicurazione.

In relazione all’istituto di riferimento, potremmo quindi avere a che fare con:

  1. 1. Una fideiussione bancaria
    2. Una fideiussione assicurativa

  1. Rispetto alla seconda opzione fideiussoria, questa implica tempistiche molto più rapide e risulta assoggettata a pratiche più semplificate da sviluppare, dal momento che si tratta di un canonico quanto standard contratto assicurativo, per cui sarà previsto il pagamento di una polizza specifica.

Rispetto invece al caso della fideiussione bancaria, questa prevederà procedure più complesse, denominate anche “credito di firme” e sarà determinata da tempistiche molto più ampie, in quanto l’istituto dovrà effettuare svariati controlli in relazione al quadro economico del debitore principale, al fine di analizzare e valutare tutti i possibili rischi.

Inoltre, la banca può assicurare delle forme di garanzia in merito alla cosiddetta fideiussione omnibus, ossia a quella particolare presa in carico circa tutti i debiti attuali e futuri per i quali, comunque, risulterà necessario impostare un tetto massimo.

L’Istituto di credito

In sintesi, l’istituto di credito può farsi garante secondo i seguenti parametri:

1. Tramite un beneficio di escussione: ossia solo per l’importo residuo non pagato dal titolare dell’obbligazione, quindi dopo l’escussione dello stesso.
2. In ottica solidale: attraverso l’impegno di assolvere a tutti gli obblighi contratti

La fideiussione omnibus


La fideiussione omnibus prevede la stipula di una garanzia in relazione al complesso totale dei debiti, sia a quelli passati contratti che a quelli futuri contraibili, come ben suggerisce lo stesso termine latino; omnibus infatti si traduce come omnicomprensivo.

Nell’ambito di un quadro del genere, spetta al fideiussore farsi carico del pagamento di tutte le obbligazioni, anche di quelle relative e successive alla sottoscrizione del contratto e legate a qualsiasi tipologia di operazione presente o futura. Si tratta in poche parole di una garanzia generica relativa al complesso dei debiti contraibili da un singolo o da una società.

In genere, la fideiussione omnibus viene richiesta nell’eventualità in cui un soggetto possiede una linea di credito aperta presso un istituto bancario, e quest’ultimo pretende la copresenza di un garante al fine di scansare ogni tipologia di rischio in merito.

La pratica

Si tratta di una pratica impiegata di frequente, nel tentativo di eludere soprattutto alla responsabilità limitata di alcune piccole aziende, le quali possono accedere a certi tipi di finanziamento solo se i soci sono disposti a cedere una garanzia totale, assicurando così alla banca delle concrete certezze nell’eventualità di gravi insolvenze da parte della società x in questione.

Il soggetto che si impegna a fornire tali garanzie, in veste di fideiussore omnibus, sarà pronto a sobbarcarsi quindi una mole importante di rischi concreti, dal momento che costui dovrà gestire e moderare il pagamento di svariate obbligazioni, anche di quelle future, come accennato sopra.

Per tale ragione, si sono accavallate diverse argomentazioni in materia, nello sforzo di stabilire se l’esistenza di un fideiussore omnibus corrisponda ad una figura giuridicamente valida e plausibile oppure no.

A questo proposito, per evitare la nullità, nella fideiussione omnibus deve essere indicato un tetto massimo di copertura, oltre cui non sarà più concesso coprire le obbligazioni contratte dal debitore principale.

Se questo non avviene, l’accordo risulterà invalido a causa dell’indeterminabilità dell’oggetto.

Fideiussione omnibus e nullità: i parametri


Bankitalia ha considerato come illegittimo – a causa di una violazione della concorrenza – lo schema stilato dall’Abi, e concentrato nel disciplinare le clausole legate alle fideiussioni omnibus.

Lo schema Abi corrisponde ad un modello approvato dall’Associazione bancaria italiana. La problematica principale risiede però nel fatto che tale modello di contratto include una serie di clausole illecite, come ha ben sottolineato un provvedimento fondamentale emesso nel 2005 dalla stessa Banca d’Italia ( provv. n. 55/05). Nel dettaglio, è stato riconosciuto che le clausole suddette risultano limitative della libertà di concorrenza e quindi contrarie alla legge – in particolare, queste andrebbero contro l’art.2 della c.d. legge antitrust n. 287/90.

A riprova di quanto appena detto, sono state numerose le sentenze della Corte di Cassazione che si sono accavallate le une sulle altre a partire dal 2005 in poi, con l’obiettivo di sancire la revoca delle fideiussioni bancarie stipulate in base allo schema ABI, svincolando di conseguenza il fideiussore dall’obbligo di estinguere il proprio debito con la banca.

Tali provvedimenti non ha però stabilito alcuna sanzione nei confronti degli istituti di credito, i quali hanno quindi continuato ad agire come avevano sempre fatto in passato, reiterando nel sottoporre ai propri clienti i soliti vecchi modelli di fideiussione già largamente bocciati dalla Banca d’Italia.

Una recente sentenza della Cassazione però, ha sottolineato nuovamente lo stop alle clausole della fideiussione omnibus, in quanto ritenute da Bankitalia “frutto di un’intesa illegittima fra istituti di credito”, ordinando all’Abi di cancellarle dallo schema di condizioni generali.

La Suprema Corte

“È infatti sufficiente – ha dichiarato la Suprema Corte – che l’organo di vigilanza (Banca d’Italia) abbia accertato l’intesa restrittiva della concorrenza, anche se il relativo provvedimento non contiene sanzioni. Il giudice cui il cittadino ricorre non dovrà, a questo punto, valutare se la fideiussione è legittima o meno, se è nulla cioè o se invece rispetta i principi della concorrenza: tale verifica è già stata fatta dall’organo di vigilanza (prima da Banca d’Italia, oggi l’Agcm). Per cui il tribunale dovrà solo verificare se il contratto di fideiussione sottoposto dall’istituto di credito è identico o meno allo schema Abi e, in tale ipotesi, annullarlo”.

Il solo punto da considerare quindi è che l’istituto di credito abbia presentato al cliente il modulo con le clausole incriminate.

“Quel che rileva – commenta la sentenza – è, dunque, l’accertamento dell’intesa restrittiva da parte della Banca d’Italia: non il fatto che, in dipendenza di tale accertamento, siano state pronunciate diffide o sanzioni”.

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