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L’accordo transattivo a saldo e stralcio sintetizza un procedimento di tipo transattivo dedicato a gestire in modo efficace le trattative con le banche e gli altri istituti preposti

Qual’è l’obiettivo di questo accordo? Concretizzare un profilo contrattuale che consenta – previa accettazione del medesimo – di estinguere il proprio debito tramite una forma di pagamento ridotta rispetto alla cifra dovuta in origine. L’accordo transattivo a saldo e stralcio quindi – in virtù di una pattuizione tra il debitore e l’istituto finanziario di riferimento – offre la possibilità di strutturare una concreta riduzione del debito a vantaggio del soggetto debitore, un debito di norma incrementatosi nell’arco del tempo. Parliamo senza dubbio di una condizione assolutamente vantaggiosa, ma come funziona nel dettaglio questa forma di accordo? Scopriamolo subito insieme!

L’accordo transattivo

L’accordo transattivo a saldo e stralcio chiarisce una disposizione mirante a riabilitare il difetto debitorio di un soggetto tramite un’intesa di transazione implicante l’estinzione totale del debito operata dal creditore, il quale accetterà una cifra minore rispetto alla somma dovuta in origine. Si tratta di un accordo capace di disciplinare diverse relazioni bancarie, come nel caso di un debito generato da un fido di conto corrente, un prestito personale, il saldo e stralcio di un mutuo ipotecario etc.

Oltre che per i rapporti bancari, è possibile ricorrere all’accordo transattivo a saldo e stralcio anche per quegli obblighi finanziari maturati con l’erario o con altri creditori.

La procedura

Ma come si struttura in particolare l’accordo transattivo a saldo e stralcio? L’iniziativa per la formulazione di una richiesta di accordo transattivo dovrà essere intrapresa dal debitore attraverso apposita istanza scritta da trasmettere in filiale – nel caso di una banca – o al creditore di riferimento tramite PEC oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nonostante parliamo di una proceduta attivabile anche in forma privata, occorre comunque non sottovalutare l’estrema importanza di rivolgersi ad un professionista del settore che sappia fornire competenza e puntualità nella gestione delle varie pratiche.

L’accordo transattivo può risultare assolutamente conveniente sia per il debitore che per il creditore; quest’ultimo infatti potrà trarre vantaggio dall’opportunità di percepire il pagamento quantomeno di una percentuale del credito concesso; una prospettiva senz’altro confortante rispetto al rischio di non essere pagato affatto in relazione alle somme elargite. Il debitore d’altra parte potrà godere dell’opportunità di porre un concreto rimedio alle difficoltà finanziarie che lo affliggono, estinguendo una somma di denaro ben calibrata sulle proprie capacità economiche; la somma suddetta potrà essere estinta in una soluzione unica oppure tramite un sintetico piano di rientro rateale.

Una volta soddisfatta la cifra pattuita da versare, il debitore potrà dichiararsi del tutto svincolato da ogni tipo di obbligazione futura in merito. Ad ogni modo – come già accennato sopra – prima di strutturare un piano di transazione con il soggetto creditore, è sempre buona norma mettersi in contatto con un esperto in materia di saldo e stralcio, capace di garantire tutto il supporto possibile per la lavorazione di una disposizione di questo tipo.

Accordo transattivo VS procedura di sovraindebitamento

Diversamente dall’accordo transattivo – mirante a generare un’intesa diretta ed esplicita tra le parti, senza nessun vincolo di legge – la procedura di sovraindebitamento appare subordinata ad una regolamentazione ben precisa, includendo un’omologa in capo al Tribunale competente. Inoltre, va sottolineato che l’accordo transattivo traduce un accordo maturato tra due soggetti, mentre tramite la procedura di sovraindebitamento il debitore appare pronto ad una rinegoziazione complessiva dei propri debiti con ciascuno dei creditori, nessuno escluso. Bisogna anche aggiungere che in certe procedure di sovraindebitamento, come per esempio la liquidazione controllata del patrimonio o ancora la ristrutturazione del debito del consumatore, tutto il potere decisionale spetta solo al giudice coadiuvato dall’Occ , l’Organismo di Composizione della Crisi. Nell’ambito dell’accordo dei creditori, sarà invece sufficiente registrare un consenso del 60% dei creditori ed in tal caso la minoranza dei restanti dovrà adeguarsi.

Nel rispetto della procedura di sovraindebitamento oltretutto, il debito appare protetto da possibili ed eventuali azioni esecutive lato creditori. L’accordo transattivo a saldo e stralcio determina infine che solo il creditore conservi la facoltà di decidere se accogliere o meno l’incasso di una somma ridotta rispetto alla cifra concessa e da riscuotere, mentre all’interno della procedura di sovraindebitamento – regolamentata dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – non viene contemplato alcun profilo negoziale, ossia non occorre alcun tipo di consenso lato creditori, in quanto ogni decisione viene rimessa totalmente al Giudice competente.

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