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Accordo Transattivo nella procedura di Saldo e Stralcio: quali effetti comporta? E di cosa si tratta esattamente? Una guida utile.


Capita spesso di sentir parlare di accordo transattivo a saldo e stralcio: ma di cosa si tratta esattamente e che tipo di vantaggi comporta questa procedura? Una manovra di accordo transattivo dovrà essere sviluppata con l’obiettivo primario di condurre le varie trattative con gli enti bancari o gli istituti di credito al fine di raggiungere un accordo precipuo.

Tale accordo consente, a seguito dell’accettazione, di procedere all’estinzione del debito attraverso un versamento ridimensionato della quota rispetto all’importo dovuto in origine.

In altre parole, l’accordo di transazione a saldo e stralcio consente – a seguito di una negoziazione tra enti bancari e consulenti – di usufruire di un ridimensionamento circa il debito contratto dal debitore x ed accumulato da questo nel corso del tempo.

Accordo Transattivo a Saldo e Stralcio: le caratteristiche

Ma analizziamo nel dettaglio il funzionamento dinamico dell’accordo transattivo e quali tipologie di vantaggi questo comporterebbe.

L’accordo transattivo a saldo e stralcio si configura come una determinata procedura destinata a risanare la contrazione di un debito insoluto da parte del debitore. Tale procedura viene attivata dal soggetto debitore x mediante la stipulazione di un patto di transizione. Quest’ultimo, implica la cancellazione del debito totale da parte del creditore in relazione al pagamento dello stesso secondo la cessione di un importo ridotto.

L’espletamento dell’accordo transattivo dovrà essere proposto con l’obiettivo di delineare i vari rapporti intrattenuti con l’ente bancario, come ad esempio l’esistenza di un conto corrente, leasing, saldo e stralcio immobiliare, ect.

Effettuare un Accordo Transattivo

Ma come si effettua un accordo transattivo?

L’iniziativa, circa la richiesta di un accordo transattivo di saldo e stralcio, dovrà essere avanzata dal debitore tramite la presentazione di un’istanza scritta che andrà poi trasmessa alla filiale della banca, oppure al creditore di riferimento, tramite un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). In alternativa, la stessa istanza scritta potrà essere inviata al creditore tramite una raccomandata di andata con ricevuta di ritorno, in modo tale da assicurarsi circa l’avvenuta ricezione della stessa.

Pur trattandosi di un tipo di procedura attivabile anche privatamente, è comunque opportuno non sottovalutare la concreta importanza di affidarsi ad uno studio di professionisti in grado di dimostrare una certa maturazione di esperienze nell’ambito della gestione di pratiche del genere.

Il Saldo e Stralcio si configura come un vero e proprio strumento strategico, consentendo la possibilità di sanare la propria posizione debitoria evitando di incorrere verso un eventuale processo con un giudice. Usufruendo di un accordo transattivo a saldo e stralcio, si avrà la possibilità di espletare l’estinzione della propria condizione debitoria in tempi davvero brevi.

Nonostante questo, il processo di negoziazione e dialogo con gli Istituti di Credito implica una tipologia di studio ed analisi assolutamente approfondita circa il quadro debitorio del soggetto insolvente, e quindi è necessario possedere quella conoscenza globale e trasversale in seno agli strumenti giuridici che si avranno a disposizione, con l’obiettivo di ottenere dalla banca la tanto agognata concessione legata alla riduzione del proprio debito.

Il Procedimento Esecutivo


Ma può essere effettuato un accordo transattivo nel corso di un procedimento esecutivo? La richiesta di saldo e stralcio non sarà soggetta a termini; in qualsiasi momento il debitore potrà richiedere all’ente bancario o all’istituto di credito di riferimento, di ottenere una chiara definizione della controversia in corso secondo modalità bonarie e attraverso appunto l’offerta di una cifra di denaro atta ad estinguere il debito. Stando all’attivazione di questo tipo di richiesta, la possibilità di raggiungere un accordo positivo aumenta, dal momento che le trattative cominciano a sviluppare le proprie dinamiche in maniera anticipata e preventiva rispetto al rischio legato ad un intervento di aggressione dei beni da parte dell’istituto di credito di riferimento.

Non a caso, se la banca ha già aggredito i beni del debitore, si potrà ancora tentare la richiesta di saldo e stralcio, ma sarà più difficile ottenere una riduzione del debito e di conseguenza diminuiranno le possibilità di poter ottenere un accordo positivo in proprio favore.

Nota bene: l’ammontare della riduzione percentuale del debito contratto dipende da vari fattori e senza dubbio potrà consolidarsi su un esito maggiormente positivo o negativo, nel momento in cui si effettua un accordo di saldo e stralcio da soli oppure con l’aiuto di un consulente. In relazione a questa tipologia delicata di pratiche, risulta sempre opportuno e di essenziale importanza rivolgersi ad uno studio di esperti in materia, per non incappare in esiti spiacevoli.

La percentuale per la riduzione del debito, come detto, dipenderà da vari fattori, che andranno ad essere considerati caso per caso tramite l’assistenza di un consulente esperto; chiaramente, tali percentuali varieranno in dipendenza della tipologia di debito e dell’ammontare dello stesso.

Le Possibilità


Tramite un accordo transattivo di saldo e stralcio, sarà quindi possibile ottenere non solo la riduzione del proprio debito contratto originariamente, ma anche – e soprattutto – la completa estinzione dello stesso, e quindi la reputazione come pagatori non subirà nessun tipo di contraccolpo futuro.

Questo chiaramente permetterà di poter usufruire di altri ulteriori tipologie di finanziamento nell’arco del tempo.

E’ bene ricordare ancora una volta che, anche se tale procedura potrebbe apparire semplice da effettuare, è fondamentale avvalersi di una figura qualificata, che sia capace di studiare ed analizzare ogni scenario percorribile, aumentando così le tue possibilità di successo.

L’accordo transattivo appare disciplinato – sul piano civile – dall’articolo 1965 dello stesso codice civile, in base al quale “la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

Accordo Transattivo e Rilevazioni Contabili tra cliente e fornitore

L’accordo transattivo a saldo e stralcio detiene le medesime caratteristiche già delineate sopra, anche quando gli attori specifici in questione si configurino nei ruoli di cliente e fornitore x. Può accadere infatti che per un accavallarsi di difficoltà economiche, il cliente non sia più nelle condizioni di pagare il fornitore di riferimento. Come già accennato sopra, l’accordo transattivo si perfeziona quindi, oltre che con la firma dello stesso, con l’effettivo pagamento della corrispettiva somma pattuita, capace di rendere l’operazione definitiva per entrambe le parti: cliente e fornitore potranno così procedere con lo stralcio dei rispettivi bilanci, di credito e di debito, oltre che con la rilevazione contabile della differenza tra valore nominale e valore stabilito dall’accordo.

In ultima analisi, per il cliente si paleserà l’opportunità di estinguere completamente il proprio debito ad un valore nominale di solito piuttosto inferiore a quanto previsto in origine, con la relativa rilevazione di una sopravvivenza attiva circa un ammontare pari alla differenza tra valore nominale e valore realmente pagato.

I vantaggi per il fornitore


Lato fornitore, si tratterà di chiudere una partita contabile dalle fisionomie creditorie, attestandosi ad un valore di realizzo inferiore rispetto a quello iscritto in bilancio. Ma qui occorre fare attenzione, in quanto per una corretta classificazione della rilevazione della differenza tra valore nominale e valore di realizzo, occorrerà procedere con una valutazione più complessa circa la natura dell’operazione, operazione che poi prevederà anche delle sollecitazioni di natura fiscale.

Con l’obiettivo di rilevare correttamente questa tipologia di differenza contabile, sarà necessario analizzare la ragione che ha condotto all’accordo transattivo: la riduzione volontaria, da parte del fornitore, circa il valore del credito a causa delle difficoltà economiche del cliente, implica chiaramente una perdita su crediti; invece la stessa riduzione per una ragione diversa (come ad esempio la contestazione di una fornitura), produrrà una sopravvenienza passiva. Tale differenza viene precisata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.26/E del 01/08/2013.

Inquadramento Fiscale e Accordo Transattivo


Se un tale scenario, da un punto di vista civilistico, appare chiaro e lineare, lo stesso si addensa di complessità quando diventa fiscale.

Lato cliente, quest’ultimo ha rilevato una sopravvenienza attiva che, stando all’articolo 88 del TUIR, risulterà imponibile come componente positiva di reddito in quanto insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Per quanto riguarda il fornitore invece, la deducibilità della perdita su crediti da rilevare in caso di accordo transattivo per difficoltà economica del cliente, non sarà da considerarsi scontata, ma finirà per configurarsi quale oggetto di analisi valutativa.

Accordo Transattivo e Normativa Fiscale


La normativa fiscale in tema di perdite sui crediti, è contenuta nell’articolo 101 comma 5 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha dedicato un’accurata trattazione esplicativa all’articolo 101, tramite la Circolare n.26/E del 01/08/2013.

Stando all’articolo 101 comma 5 del TUIR, il fulcro della dinamica fiscale poggerebbe sull’assunto in base al quale “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi” quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esatta e puntuale individuazione di questi elementi certi, rappresenterebbe la chiave di volta per un’eventuale deducibilità delle perdite su crediti. Di conseguenza, in base alla normativa, la deducibilità della perdita è legata a doppio nodo alla sua stessa definitività.

Un accordo transattivo generato da un contesto di difficoltà economica del cliente, redatto per iscritto e perfezionato dal pagamento del corrispettivo, dovrebbe quindi essere considerato quale definitivo. A confermarlo, è l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Circolare n.26/E del 01/08/2013, la quale recita che “si ritiene che [tra] gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all’articolo 101, comma 5, del TUIR […] [ci sia la] transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso”.

L’Agenzia delle Entrate


Ma attenzione! La stessa Agenzia delle Entrate, nel seguito della stessa Circolare, dettaglia che “con riguardo all’ipotesi di transazione con il debitore, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità ai sensi dell’articolo 101, comma5, del TUIR quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)”.

Non vengono comunque valutate nell’ambito di un contesto del genere, le perdite su crediti di medio importo, per le quali il Legislatore, alla fine del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, non lascia largo ad ipotesi alcuna, dettagliando che “gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia trascorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione […] e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese”.

Per concludere, le perdite su crediti da accordo transattivo causate da difficoltà finanziaria del cliente sono deducibili per il fornitore: sempre se di modesto importo e se la difficoltà del debitore risulta documentata per quanto riguarda gli importi superiori.

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